CONTATTI
Vice Commissario Nicoletta Senigaglia
Dove rivolgersi Comando Polizia Locale
Indirizzo Municipio via S. Antonio 11 (1° piano)
Telefono 0421 359190
Fax 0421 359175
E-mail polizia.municipale@comune.jesolo.ve.it
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Il cittadino al quale è stata fatta una contravvenzione per violazione del Codice della Strada (C.d.S.) può proporre ricorso contro il verbale di contravvenzione. Il ricorso è un atto scritto, in carta semplice, con il quale il cittadino chiede l’annullamento della contravvenzione. Nel ricorso deve essere descritto l’accaduto, devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene che la contravvenzione vada annullata e l’atto deve essere sottoscritto dal soggetto contravvenzionato.
I motivi più frequenti per i quali viene presentato ricorso sono:
Contro il verbale di contravvenzione può essere presentato ricorso in alternativa (non possono essere presentati due ricorsi avverso lo stesso verbale), al Prefetto o al Giudice di Pace.
Il ricorso va indirizzato al Prefetto di Venezia (o del luogo dove è stata commessa la violazione) e inviato con raccomandata a/r al Comando di Polizia Municipale
Termini per proporre ricorso
Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.
Il Prefetto può:
Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto, l’interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace di San Donà di Piave entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Se residenti all’esterno il termine per proporre ricorso è di 60 giorni (art. 205 del C.d.S.). Per difendere le proprie ragioni, avanti al Giudice di Pace, ci si può presentare di persona.
Il Giudice di Pace dopo aver trattato la causa può accogliere l’opposizione ed annullare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento oppure può rigettare l’opposizione. In caso di rigetto il Giudice di Pace può porre a carico dell’opponente le spese del procedimento. o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o modificandolo anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale.
2. RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Il ricorso (opposizione) al verbale di contravvenzione va redatto in modo analogo a quello sopra esposto e presentato, in alternativa al ricorso al Prefetto, alla Cancelleria del Giudice di Pace a mano oppure con raccomandata A.R..
Il Giudice di Pace, dopo aver trattato la causa, sentendo anche il ricorrente, può:
Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale.
Il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento di un contributo unificato nella misura di:
Non è previsto il ricorso sul preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale notificato presso il luogo di residenza o sede del trasgressore).
E’ opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi sostenuta e segnalare eventuali testimoni
Il preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta deve considerarsi un atto di cortesia onde evitare, se pagato entro un breve termine ( 5 giorni), le spese di accertamento e notifica.
Prefettura di Venezia
http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/13658.htm
Tribunale di San Donà di Piave
http://www.sandonadipiave.net/index.php?l=italiano&cat=306&art=343
Prefettura di Venezia
Ufficio Depenalizzazione
Via Cappelletto, 8
30173 Mestre (VE)
Tel. 041. 2516011
Fax 041. 2516013
Giudice di Pace
Via Trento 17 – Palazzo di Giustizia
30027 San Donà di Piave
Tel. 0421.54693 - Fax 0421.333310-333414
Orario al pubblico
Cancelleria: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Per gli atti in scadenza anche sabato dalle 8.30 alle 12.30