Ordinanza di disciplina della zona a traffico limitato, da piazza Manzoni a piazza Mazzini, in occasione dell’evento Jesolo Beach & Kite festival – Giornate del 11 e 12 aprile 2026

Dettagli della notizia

Jesolo Beach & Kite festival - Giornate del 11 e 12 aprile 2026

Data pubblicazione:

17 Febbraio 2026

Data scadenza:

12 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Per favorire la corretta esecuzione dell'evento "Jesolo Beach & Kite festival", il Comune di Jesolo ha emesso l'ordinanza n. 30/2026 la quale prevede:

 

  1. [ISTITUZIONE Z.T.L.] Che sulle carreggiate e le aree di sosta di:
    • via D. Alighieri, tratto compreso tra piazza A. Manzoni e piazza G. Marconi;
    • via A. Bafile, tratto compreso tra piazza Marconi e piazza G. Mazzini;
    • Piazzetta Carducci, tratto in prolungamento della via A. Bafile;
    sia istituita una Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell’art. 7 c. 9 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, durante il seguente periodo:
    • sabato 11 aprile 2026, con orario dalle 15:00 alle 23:00;
    • Domenica 12 aprile 2026, con orario dalle 10:00 alle 18:00.
  2. [CIRCOLAZIONE] che sulla Zona a Traffico Limitato come sopra individuata sia vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezioni dei veicoli autorizzati secondo le modalità e le previsioni dei punti successivi della presente.
    I pedoni, durante l’operatività della stessa, potranno liberamente accedere e transitare su tutta la sede stradale, con la sola esclusione della pista ciclabile adiacente la carreggiata che rimarrà riservata alla circolazione dei velocipedi secondo le prescrizioni e i divieti attualmente vigenti;
  3. [RIMOZIONE] che nei periodi di vigenza della Zona a Traffico Limitato, tutti i veicoli in sosta sulle vie e piazze sopraccitate, non autorizzati e non in deroga secondo i punti successivi, siano rimossi a cura degli interessati entro e non oltre l’orario di inizio della stessa; trascorso tale orario, nei confronti degli inadempienti, saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 158 comma 2 lett. l) e 159 comma 1 lett. b) del già citato D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con rimozione a carico degli inadempienti;
  4. [DEROGHE E PERMESSI] che l’accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nella Zona a Traffico Limitato siano consentiti secondo i termini, le condizioni e le modalità previsti dall’ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999, alla quale si rinvia interamente per quanto compatibile, con particolare riferimento al rilascio di permessi di transito ai sensi dell’art. 7 c. 4 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
    Oltre a quanto previsto dal punto i) della già citata ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999 dovrà considerarsi semplice attraversamento (e sarà, pertanto, escluso dalla richiesta di autorizzazione) anche il raggiungimento del corretto senso unico di marcia più vicino alla laterale d’uscita (e viceversa);
  5. [VEICOLI ELETTRICI] che i veicoli a propulsione elettrica o ibrida siano autorizzati al transito nelle Z.T.L., senza necessità di acquisire preventivo permesso, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 7 c. 9-bis del D.lgs. 285/92, esclusivamente al fine di raggiungere il proprio luogo di residenza, domicilio, stazione di ricarica o altra destinazione ricompresa nei tronchi stradali interessati dall’istituzione delle Z.T.L. Rimane inteso che detto transito dovrà avvenire impegnando la via più breve, per il tempo strettamente necessario, privilegiando, laddove possibile, il mero attraversamento perpendicolare dell’asse viario interdetto. Non sarà comunque consentita la sosta di tali veicoli all’interno delle istituite Z.T.L durante il periodo di vigenza delle stesse.

 

Ultimo aggiornamento: 17/02/2026, 12:30

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