Ordinanza del Sindaco n.12/2025 – Provvedimenti per la lotta integrata ai culicidi in aree private con la finalità di prevenire e controllare le malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare da zanzara tigre (Aedes albopictus) e da zanzara comune (Culex pipiens).

Dettagli della notizia

Provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori quali la zanzara Tigre e la zanzara comune

Data pubblicazione:

07 Giugno 2025

Data scadenza:

31 Ottobre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori quali la zanzara Tigre e la zanzara comune è stata emessa l'ordinanza del Sindaco n. 12/2025 la quale prevede che nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al 31 ottobre 2025:

 

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza (privati cittadini, proprietari di immobili ad utilizzo proprio o di terzi, amministratori condominiali, albergatori, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero,
con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile ricorrendo a prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere   opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemare i materiali in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, provvedendo nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell’erba;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse, di:1. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte
d’acqua stagnanti.

 

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:
1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
2. procedere autonomamente ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali.

 

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
1. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
1. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, con periodicità non superiore a 5 giorni;
3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

Ai responsabili dei cantieri, di:
1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, di:
1. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

 

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, site in vicinanza dei centri abitati di:
1. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;
4. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti antilarvali programmati.

 

A tutti i conduttori di orti, di:
1. eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua.
All’interno del cimitero, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono per quanto possibile essere svuotati dai ristagni d’acqua e contenere sabbia umida. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.

 

ORDINA ALTRESÌ che eventuali trattamenti adulticidi possano essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria, in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza e non a scopo preventivo, nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare. In particolare, si evidenziano le seguenti raccomandazioni e precauzioni da adottare:
1. le operazioni di disinfestazione dovranno essere realizzate tramite ditte specializzate regolarmente autorizzate, ottemperanti ai requisiti descritti nella L. 82/1994 e nel D.M. 274/1997, con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali non bersaglio, in particolare alle api (verifica presenza apiari nel raggio di 300 m);
2. siano utilizzati esclusivamente prodotti biocidi o PMC (Presidi Medico Chirurgici) regolarmente autorizzati ed idonei ad essere impiegati in ambiente esterno per il controllo delle zanzare, rispettando puntualmente tutte le indicazioni riportate in etichetta;
3. i trattamenti siano effettuati nelle ore tra il crepuscolo e l’alba;
4. evitare che persone e animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l’irrorazione; accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
5. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale, erbacea, arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dall’apertura dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
6. coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti all’aperto;
7. non irrorare laghetti, vasche e fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratoio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento;
8. i trattamenti dovranno essere sospesi in presenza di vento superiore a 5 km/h e/o in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli;
9. i sistemi di distribuzione dei trattamenti dovranno essere utilizzati con i dovuti accorgimenti atti ad evitare la deriva o diretta irrorazione del prodotto nelle proprietà confinanti, prestando particolare attenzione alla vegetazione posta negli spazi di confine;
10. nel caso di installazione ed uso di un impianto automatico di distribuzione di prodotti contro le zanzare (adulticidi e prodotti insetto-repellenti), nell’impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi e di cui ai punti precedenti. Il proprietario dovrà darne comunicazione al Comune con congruo anticipo (almeno 48 ore prima) sottoscrivendo allegando il modulo di dichiarazione di disinfestazione adulticida con impianti automatici in area privata (Allegato A) debitamente sottoscritto, e provvedendo ad apporre avviso di trattamento dandone massima visibilità al pubblico (Allegato B) almeno 48 ore prima;

 

ORDINA INFINE
A tutti i destinatari della presente ordinanza, nel periodo di vigenza della stessa, di permettere l’accesso alle proprietà private, sia terreni che fabbricati ed ogni pertinenza, al personale ed ai tecnici incaricati della vigilanza sui trattamenti.

 

AVVERTE
che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell’area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti; che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per ciascuna delle violazioni accertate delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa stabilita in € 200,00 come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011.

 

È possibile consultare l'ordinanza completa in allegato.

Ultimo aggiornamento: 10/06/2025, 08:27

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