Descrizione
Per la stagione turistico balneare è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 73/2025 la quale prevede che:
ISTITUZIONE Z.T.L. CENTRO - OVEST Che su:
• via G. Mameli (tratto compreso tra piazza Marconi e piazza Pompilio Verago);
• via Dante Alighieri (tratto da via G. Gozzi a piazza Marconi);
• piazza Manzoni (tratto da via D. Alighieri a via D. Alighieri);
• via Andrea Bafile;
• piazzetta Carducci (tratto da via Bafile a via Bafile);
• piazza G. Mazzini con esclusione delle aree pedonali;
• via Nievo (tratto tra via Vicenza e piazza G. Mazzini angolo “Maxim”);
• via A. Aleardi (tratto dall’intersezione con la piazza G. Mazzini-via A. Bafile sino all’intersezione con via Vicenza);
• via S. Trentin;
• piazza Aurora (tratto centrale da via S. Trentin a via U. Foscolo);
• via U. Foscolo;
• piazza Marina;
• via G. Verdi;
• via Dei Mille;
nel periodo dal 29/05/2025 al 14/09/2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, venga istituita una ZONA A TRAFFICO LIMITATO.
ISTITUZIONE Z.T.L. EST Che su:
• via Levantina (tratto compreso tra via Olanda e piazza Milano);
• piazza Milano (tratto da via Levantina a via Altinate);
• via Altinate;
• viale Oriente (tratto compreso tra piazza Torino e via Olanda)
nel periodo dal 29/05/2025 al 14/09/2025, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, venga istituita una ZONA A TRAFFICO LIMITATO.
CIRCOLAZIONE Che sulle Zone a Traffico Limitato, nei periodi ed orari di vigenza, sia vietata la circolazione di tutti i veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezione per quelli autorizzati da specifico provvedimento o secondo le modalità e le previsioni di cui ai punti successivi.
I pedoni, durante l’operatività della stessa, potranno liberamente accedere e transitare su tutta la sede stradale, con la sola esclusione (laddove presente) della pista ciclabile adiacente la carreggiata che rimarrà riservata alla circolazione esclusiva dei velocipedi secondo le prescrizioni e i divieti attualmente vigenti.
SOSTA E RIMOZIONE Che sulle Zone a Traffico Limitato, nei periodi ed orari di vigenza, sia vietata la sosta di tutti i veicoli di cui agli artt. 46 e 47 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con eccezione per quelli autorizzati da specifico provvedimento o secondo le modalità e le previsioni di cui ai punti successivi.
Nelle zone e nei periodi di cui sopra, nei confronti degli inadempienti e non autorizzati saranno applicate le sanzioni previste dell’art. 158 comma 2 lett. L) e art. 159 comma 1 lett. B) del già citato D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 con pagamento delle spese a carico degli stessi.
PERMESSI Che l’accesso, la circolazione e la sosta in deroga ai divieti nelle Zone a Traffico Limitato siano consentiti con apposito permesso che sarà rilasciato per accertate necessità, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con le modalità previste dall’ordinanza sindacale n. 34 del 17 marzo 1999.
Il permesso dovrà essere richiesto, salvo oggettivi e comprovati impedimenti, secondo le modalità telematiche predisposte all’indirizzo dedicato del sito istituzione del Comune di Jesolo.
Gli ospiti ed i turisti in arrivo che soggiorneranno all’interno della zona a traffico limitato dovranno munirsi, per il transito successivo al primo, delle prescritte autorizzazioni.
Oltre a quanto previsto dal punto (i) della già citata ordinanza n. 34/1999 deve considerarsi semplice attraversamento e pertanto non necessita di autorizzazione anche il transito sui seguenti tratti di strada:
i. il tratto di via G. Mameli di collegamento tra via Tritone e piazza Marconi;
ii. il tratto di via Bafile di collegamento tra viale Venezia e piazza Trieste;
iii. il tratto di via Bafile di collegamento tra via Dei Pioppi e via Nettuno;
iv. il tratto di via Bafile di collegamento tra Largo Centro Commerciale e Largo Augustus;
v. nella zona di piazza Mazzini, il tratto della via Nievo di collegamento tra via Vicenza e via Zara;
VEICOLI ELETTRICI Che i veicoli a propulsione elettrica o ibrida siano autorizzati al transito nelle Z.T.L., senza necessità di acquisire preventivo permesso, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 7 c. 9-bis del D.lgs. 285/92, esclusivamente al fine di raggiungere il proprio luogo di residenza, domicilio, stazione di ricarica o altra destinazione ricompresa nei tronchi stradali interessati dall’istituzione delle Z.T.L. Rimane inteso che detto transito dovrà avvenire impegnando la via più breve, per il tempo strettamente necessario, privilegiando, laddove possibile, il mero attraversamento perpendicolare dell’asse viario interdetto. Non sarà comunque consentita la sosta di tali veicoli all’interno delle istituite Z.T.L durante il periodo di vigenza delle stesse.
BARRIERE Che dal 29/05/2025 al 14/09/2025 sulla carreggiata stradale di via Altinate all’intersezione con piazza Torino, via Levantina all’intersezione con via Olanda, via Dante Alighieri all’intersezione con via G. Gozzi, via Dante Alighieri tratto compreso tra via Ungaretti e via Mameli, via A. Bafile all’intersezione con piazza Trieste, via A. Bafile all’intersezione con piazza Brescia, via A. Bafile tratto compreso tra Largo Augustus e via Aleardi, via S. Trentin all’intersezione con via I. Nievo, p.za Aurora all’intersezione con via U. Foscolo, via G. Verdi all’intersezione con p.za Marina e in via dei Mille all’intersezione con piazza Nember, così come indicato nella planimetria in premessa citata, vengano posizionate delle barriere in CLS, atte al rallentamento effettivo dei veicoli.
Che dette barriere vengano adeguatamente segnalate e che ne venga aumentata la visibilità, particolarmente durante le ore notturne e nei casi di scarsa e/o limitata visibilità.
Che in corrispondenza dei tratti di strada dove sono posizionate dette barriere e per tutta la durata del periodo in cui le stesse resteranno sulla carreggiata, la sosta e la fermata dei veicoli sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti.
Che sulla carreggiata stradale di via Altinate all’intersezione con piazza Torino nel tratto di strada interessato dalle installazioni sopra descritte, venga istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza concesso ai veicoli circolanti in direzione di marcia da piazza Torino verso via Altinate e che sulla via Levantina all’intersezione con via Olanda nel tratto di strada interessato dalle installazioni sopra descritte, venga istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza concesso ai veicoli circolanti in direzione di marcia da via Levantina verso piazza Milano.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE Che sui sensi unici di:
• via Meduse;
• via delle Sirene;
• via delle Ninfee;
• via Barracuda;
• via Nautili (tratto compreso tra piazza Carducci e l’ingresso carrabile all’area di sosta “P14-Carducci”);
• via Alghe Rosse;
• via delle Nereide;
• via delle Morene;
• via delle Madrepore;
nei periodi ed orari di vigenza della Z.T.L centro-ovest, sia istituito un doppio senso di circolazione.
È possibile consultare l'ordinanza completa in allegato.