La Legge di stabilità 2012 ha introdotto diverse novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.
Dal 1 gennaio 2012 le novità più significative per i cittadini sono:
è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati o atti già in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Tali certificati e atti vengono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) o dall' atto di notorietà.
le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Sulle certificazioni per i soggetti privati deve essere sempre indicato che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi. Se non è così il certificato è nullo.
i certificati anagrafici, le certificazioni di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile non sono più ammessi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l’interessato dichiari sul documento che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Le novità sono indicate all'articolo 15 della legge N. 183 del 12.11.2011 e nella direttiva del ministro per la PA e la semplificazione del 22.12.2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive"
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