Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici
Livello attuale: livello 0 nessuna allerta
 
                        L’Amministrazione comunale di Jesolo aderisce all’adozione delle misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10, previste dal Nuovo Accordo di Bacino Padano sottoscritto dalla Regione del Veneto e coordinate dalla Città Metropolitana di Venezia.
Il Nuovo Accordo di Bacino Padano prevede l’attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta attivati dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati):
- il livello di allerta 0 – verde: nessun superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3)
- il livello di allerta 1 – arancio: si attiva con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3)
- il livello di allerta 2 – rosso: si attiva con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3)
Le misure di contenimento previste variano in base al livello di allerta e riguardano gli ambiti del traffico veicolare, del riscaldamento negli edifici, delle combustioni all’aperto e dello spandimento di liquami zootecnici.
È possibile utilizzare l’app WebMapp Venezia (disponibile per dispositivi Android su Google Play Store ed Apple su Apple Store), che fornisce informazioni complete ed aggiornate sulla viabilità, sulle categorie veicolari ed i periodi limitati, per il comune di Jesolo e per tutti i comuni della Città metropolitana di Venezia.
Dal menu principale dell’app selezionare “Limitazioni traffico – sperimentale”; dopo essere entrati nella sezione, cliccare sull’icona della strada in alto a destra per inserire i dettagli del viaggio (giorno, ora, dati veicolo, alimentazione, categoria) ed aggiornare la percorribilità sulla mappa.
MISURE PREVISTE PER IL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA -VERDE
- A – Conduzione impianti termici
 Periodo 20 ottobre 2025 – 30 aprile 2026
A1: Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
– 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
– 19°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.
A2: Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (es. caldaie a legna o pellet) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 3 stelle (classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.
- B – Falò tradizionali, barbeque e fuochi d’artificio
 Periodo 20 ottobre 2025 – 30 aprile 2026
B1: Divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del d.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (complessivi) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali. Con riferimento all’evento svolto nel periodo dell’Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 18.
B2: L’accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale in quantità non superiore ai tre metri steri, priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (plastica, gomma e simili). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.
B3: I barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella) afferenti ad attività economiche non sono ammessi. Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche
- C – Combustioni all’aperto di residui agricoli e forestali
 Periodo 20 ottobre 2025 – 30 aprile 2026
 
C1: Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
- D – Spandimento dei liquami zootecnici
 Periodo 20 ottobre 2025 – 15 aprile 2026
 
D1: Obbligo di interramento di concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati.
MISURE PREVISTE PER IL LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO E ALLERTA 2 – ROSSO
- A – Conduzione impianti termici
 Periodo 20 ottobre 2025 – 30 aprile 2026
A3: Limitazione della temperatura media (misurata ai sensi del DPR n. 74/2013) a:
– 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al DPR n. 412/1993;
– 18 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR n. 412/1993.
- B – Falò tradizionali, barbeque e fuochi d’artificio
 Periodo 20 ottobre 2025 – 30 aprile 2026
B4: Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all’aperto alimentati a biomassa solida (es. legna/carbonella). Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.
- C – Combustioni all’aperto di residui agricoli e forestali
 Periodo 20 ottobre 2025 – 30 aprile 2026
 
C1: Divieto di effettuare combustioni all’aperto di piccoli cumuli vegetali (ex art. 182 comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006), in ambito privato, di cantiere e agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali).
- D – Spandimento dei liquami zootecnici
 Periodo 20 ottobre 2025 – 15 aprile 2026
D2: Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.
A – Conduzione impianti termici : Misure valide tutto l’anno
Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l’accensione di impianti termici, anche quando quest’ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva. Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d’aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.
A6: Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (es. caldaie a legna o pellet):
– i generatori di potenza ≤ a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 25 mg/Nm3;
– i generatori di potenza > a 35 kW dovranno essere classificati 4 stelle o superiori e avere emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm3.
A7: Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell’ALLEGATO X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del d.lgs n. 152/2006.
Per informazioni sui bollettini dei livelli di allerta:
Bollettino livelli di allerta PM10 – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (arpa.veneto.it)
Per informazioni sui livelli di PM10:
Informazione al pubblico sui livelli di PM10 – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (arpa.veneto.it)
Documenti disponibili:
contatti
Dirigente: Claudio Vanin
Responsabile: Chiara Santarossa
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
E-mail: ecologia.ambiente@comune.jesolo.ve.it
Telefoni: 0421 359381