A chi è rivolto
Ai fini della concessione del Bonus psicologo, come definito dall’art. 2 del decreto interministeriale del 31/05/2022, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nelle condizioni di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il beneficio a decorrere dal 2023. È riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad € 50.000,00.
Descrizione
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Il contributo può avere un valore non superiore ad € 1.500,00 per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24/11/2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dal 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
- con un valore ISEE inferiore ad € 15.000,00, l’importo del beneficio, fino a € 50,00 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 1.500,00 per ogni beneficiario;
- con un valore ISEE compreso tra € 15.000,00 ed € 30.000,00, l’importo del beneficio, fino a € 50,00 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 1.000,00 per ogni beneficiario;
- con un valore ISEE superiore ad € 30.000,00 e non superiore ad € 50.000,00, l’importo del beneficio, fino ad € 50,00 per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in € 500,00 per ogni beneficiario.
Come fare
La domanda per accedere al beneficio può essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso le seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’anno 2025 potrà essere presentata a decorrere dal 15 settembre 2025 fino al 14 novembre 2025.
Il cittadino richiedente deve essere in possesso di ISEE valido e del valore inferiore ad € 50.000,00 alla data della domanda. Per ISEE con omissioni/difformità si rimanda alla circolare INPS n. 34 del 15/02/2024.Il richiedente può presentare domanda per se stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale, o tutore o affidatario di cui alla legge n. 184 del 04/05/1983. Il beneficio può essere richiesto inoltre per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministratore di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Cosa serve
Per attivare il servizio occorre:
- possedere ISEE valido e dal valore inferire ad € 50.000,00 alla data della domanda.
Cosa si ottiene
Richiesta bonus psicologico.
Tempi e scadenze
Al termine del periodo stabilito dall’INPS per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposto messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
Accedi al servizio
Richiedi onlineUffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Procedure collegate all'esito
L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS o email ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento, nel provvedimento sono indicati:
- l’importo del contributo;
- il codice univoco associato.
Questi dati devono essere comunicati, per ogni sessione di psicoterapia, al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti dell’Albo degli psicologi.
Il codice univoco deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Superato questo termine viene annullato.
A partire dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Ulteriori informazioni
Per scoprire maggiori informazioni accedi al Portale Inps - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo
Copertura geografica
Allegati
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