Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti sul territorio comunale da applicare dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026

Dettagli della notizia

È possibile consultare l'ordinanza completa in allegato.

Data pubblicazione:

30 Settembre 2025

Data scadenza:

30 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Il comune di Jesolo ha emesso l'ordinanza n. 143/2025 la quale prevede che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2026 (con esclusione del periodo di festività natalizie dal 20/12/2025 al 06/01/2026:
 

  1. Nei periodi dal 01 ottobre 2025 al 19 dicembre 2025 e dal 07 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
    Nelle situazioni di livello di allerta 0 - verde, livello di allerta 1 - arancio e livello di allerta 2 – rosso;
    il divieto di circolazione nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), dalle ore 08:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:
    a. ciclomotori e motoveicoli (categoria da L1e a L7e) Euro 0;
    b. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a benzina Euro 0 e 1;
    c. autoveicoli classificati in categoria M1, M2 e M3 ad uso proprio alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
    d. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a benzina Euro 0 e 1;
    e. veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2;
  2.  

  3. Nel periodo dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026;
    Nella situazione di livello di allerta 2 – rosso prolungato;
    il divieto di circolazione ed uso tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00, per le seguenti categorie di veicoli:
    a. macchine operatrici, mezzi agricoli e macchinari industriali di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. con motori non conformi allo Stage III;
  4.  

  5. Divieto dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, per i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, per gli autoveicoli in corrispondenza di particolari impianti semaforici e/o di passaggi a livello di treni o locomotive con motore a combustione;
  6.  

  7. L’ambito territoriale sul quale si applicano le limitazioni sopra descritte, viene indicato all’allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Nella planimetria, vengono evidenziate inoltre, le arterie di traffico escluse dalle limitazioni.
  8.  

  9. livelli: livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso e livello di allerta 2 – rosso prolungato si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell’aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere apposita informativa inerente al superamento dei limiti nonché a comunicare l’avvenuto rientro nei limiti di norma;
  10.  

  11. Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, oltre che nel periodo di festività natalizie così come suindicato, qualora, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, l’U.O. Ambiente e Demanio Marittimo ne valuti l’opportunità, oltre che in occasione di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.
  12.  

  13. Deroghe e/o esenzioni alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello di allerta 0 - verde con motivazioni sociali, economici, di salute:
    a. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
    b. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
    c. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
    d. veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
    e. veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
    f. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
    g. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;
    h. veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
    i. veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);
    j. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
    k. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
    l. veicoli appartenenti alle categorie “L2” (ciclomotore tre ruote) e “L5” (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria “N” di cui all’art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all’art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
    m. autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
    n. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
    o. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

 
Sono ulteriormente esclusi le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

 

È possibile consultare l'ordinanza completa in allegato.

Ultimo aggiornamento: 30/09/2025, 08:49

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