Responsabile Stefania Rossignoli
Referenti Barbara Masarin
Dove rivolgersi U.O. Servizi Sociali
Indirizzo Municipio via S. Antonio 11 (1° piano)
Orario lunedì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30
Telefono 0421 359189
E-mail politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generalen. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico e universale per i figlia carico.Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159.
Dal 1° marzo 2023 coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza dover presentare una nuova domanda. Resta obbligatorio, invece, il rinnovo dell’ISEE per poter usufruire dell’importo completo.I richiedenti dovranno tuttavia comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno unico trasmessa all’INPS prima del 28 febbraio 2023 (ad esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.Per la quantificazione dell’Assegno unico permane, per tutti i beneficiari, l’obbligo di presentare la nuova DSU per il 2023, per rinnovare l’ISEE. In assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti.Potranno invece presentare la domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno unico e quanti avevano prima del 28 febbraio 2023 trasmesso una domanda che non è stata accolta o che non è più attiva. Le domande possono essere presentate tramite:
Per quanto riguarda la decorrenza della prestazione si ricorda che – per le domande presentate entro il 30 giugno 2023 – l’Assegno unico è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai soggettiin possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cuiall’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescinderedall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figliomaggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Si ricorda che perfigli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo,si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegnodevono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di unodei seguenti requisiti:
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età ela misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1),2), 3) e 4).
La domanda può esserepresentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale,a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per séstesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minoreaffidato o tutelato
L’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla basedell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con laseguente decorrenza della misura:
Con riferimento all’ISEE, in presenza di figli minorenni si terrà contodell’indicatore calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013(ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEEminorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario dellaprestazione.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra diloro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componenteaggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.
Per approfondimenti si rinvia alparagrafo 7 della circolare INPS n. 171/2014.Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimodecreto (ISEE ordinario corrente).
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenzadi ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei datiautodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto deicriteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:
Esempi diimporti mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*):
(*) In mancanza diallegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quellodell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.
L’assegnoè riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda eper tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamentedei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
L’assegno unico e universale è compatibile con lafruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a caricoerogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e daglienti locali.
Per i nuclei familiari percettori del Reddito dicittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, conmodificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponded'ufficio l’assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con lemodalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importodell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previstodall’articolo 7 del richiamato decreto legislativo.
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e,se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraiodell’anno successivo.
Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascunanno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda di assegno unico e universale per ifigli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deveindicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilitàdi aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi incorso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DichiarazioneSostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso iseguenti canali:
Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decretolegislativo n. 230/2021, l’assegno ècorrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anchesuccessiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso leseguenti modalità:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
Nel merito, si fa presente che lo strumento diriscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito dellaprestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario dellaprestazione medesima.
Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.
Inconseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal1° gennaio 2022, sono abrogati:
Inoltre, adecorrere dal 1° marzo 2022:
L’assegnounico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilonido.
Infine,l’articolo 11 del decreto legislativo in argomento, nell’apportare modifiche aldecreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2021, n. 112, dispone la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio2022, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figliminori.
È altresìprorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degliimporti degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 deldecreto-legge n. 79/2021).