#NELPOSTOGIUSTO

 

Giovedì 23 marzo l’amministrazione comunale ha approvato la modifica dell’articolo 26-bis del regolamento di Polizia Urbana dedicato alla “Vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine” per prevenire gli eccessi garantendo sicurezza e tranquillità alla città e tutelando il divertimento sano e responsabile.

La misura prevede che in tutto il territorio del Comune di Jesolo:

 

>>> I La vendita per asporto, compresa quella effettuata attraverso distributori automatici, di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine è vietata:

 

>>> II La vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, è vietata:

 

>>> III Sono vietati la detenzione e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in qualsiasi involucro o contenitore, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi l'arenile e le aree demaniali, l'esterno dei plateatici dei pubblici esercizi e l'esterno delle aree date in concessione ai chioschi. È pertanto consentito il consumo di bevande alcoliche SOLO presso i pubblici esercizi (bar, chioschi, ristoranti) ed entro il perimetro dei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione, nonché in occasione di eventi pubblici espressamente autorizzati:

 

Costituisce eccezione ai divieti di cui ai commi II e III la vendita per asporto, e conseguente detenzione, di bevande alcoliche per esclusivo uso domestico
In questo caso i contenitori, all’atto della vendita, dovranno essere chiusi  e sigillati in apposti involucri.   

 
 

La violazione delle disposizioni prevede una sanzione amministrativa compresa tra i 25 e i 500 euro.

 
 

Si invita a consulta il regolamento completo.

 (488.52 KB)Regolamento di Polizia Urbana (488.52 KB).
 
 
 (297.59 KB)Volantino (297.59 KB).
 

 

Fonte:
Ufficio Comunicazione
comunicazione@comune.jesolo.ve.it

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