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Agevolazioni per i fabbricati concessi in comodato

A partire dall’anno 2016, la disciplina delle abitazioni concesse in comodato, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e delle aliquote deliberate dal comune, è la seguente:

  • per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta fino al secondo grado, i quali le utilizzano come abitazioni principali, è stata deliberata l’aliquota agevolata nella misura del 4,6 per mille. Al fine di poter beneficiare di detta agevolazione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune apposito modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  • è stata ridotta del 50% la base imponibile delle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
    1. il contratto di comodato, anche verbale, sia registrato, e che:
    2. il comodante possieda, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile in Italia, che deve essere l’abitazione principale del comodante e deve essere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso incomodato;
    3. il comodante attesti il possesso di tutti i requisiti necessari al fine dell’agevolazione nell’apposito modello di dichiarazione IMU entro il30 giugno dell’anno successivo, di cui all’art. 9, comma 6, d.lgs. 14/03/2011,n. 23.

Si precisa che l’agevolazione spetta anche se il soggetto possiede un ulteriore fabbricato aduso non abitativo (es.: negozio, ristorante, bar, magazzino) o terreno anche in comproprietà.
La registrazione di un contratto di comodato può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della richiesta di registrazione dell’atto l’ufficio restituisce una copia dell’atto timbrata e firmata.
I passaggi da seguire per la registrazione del contratto sono i seguenti:


  • predisposizione e firma in originale, da parte di entrambe le parti, del contratto di comodato, in tre copie (una per ciascuna delle parti e la terza per l’Ufficio);
  • applicare sul contratto una marca da bollo da 16 euro, ogni 4 pagine(pari a 100 righe scritte) del contratto da registrare. La procedura deve essere effettuata su ogni copia del contratto che si intende registrare. Le marche devono riportare data non successiva a quella di stipula del contratto;
  • compilare il Modello 69 , reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere firmato da una delle parti con eventuale compilazione della delega per la registrazione a un soggetto terzo (la delega è presente nella terza pagina di tale modello);
  • effettuare il versamento dell’imposta di registro di 200 euro, tramite modello F23, riportando il codice tributo 109T;
  • richiedere la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di firma dell’atto;
  • consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate le copie del contratto di comodato, il modello 69 e il modello F23 quietanzato, assieme a copia delle carte di identità del soggetto comodante e/o del comodatario, nonché dell’eventuale delegato.

Per quanto concerne i contratti verbali, la registrazione può essere effettuata previa esclusiva presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, deve essere indicato “Contratto verbale di comodato” versando l’imposta di registro di euro 200,00 tramite modello F23.

Per ulteriori informazioni relative alla registrazione del contratto rivolgersi all’Agenzia delle Entrate.

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