Descrizione del servizio

L'installazione degli apparecchi da intrattenimento disciplinati dall'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. negli esercizi di cui all'art. 86 comma 1 e 2 e art. 88 del T.U.L.P.S. prevede obbligatoriamente l’esposizione della tabella dei giochi proibiti, predisposta e approvata dal Questore e vidimata dal Comune.
Pertanto nei pubblici esercizi di somministrazione, negli esercizi di somministrazione annessi, nei circoli che effettuano somministrazione, negli stabilimenti balneari, nelle strutture ricettive alberghiere, nei campeggi, nelle sale scommesse e sale bingo, si possono installare gli apparecchi da intrattenimento di cui sopra, nel rispetto del limite numerico previsto dalla normativa di riferimento, con l'obbligo dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti vidimata dal Comune.

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Modalità richiesta

La tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune e in formato PDF compilabile, è scaricabile dalla sezione dei moduli del settore Attività Produttive o dal link sotto riportato.
Non è necessario presentare alcuna domanda per il rilascio della tabella giochi proibiti, ma è sufficiente scaricarla, compilarla ed esporla presso i locali.

 (65.3 KB)Tabella giochi proibiti (65.3 KB).
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Scadenze o validità

La tabella è valida a tempo indeterminato (e comunque fino alla predisposizione di una nuova tabella).

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Informazioni utili

Gli apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 e 7 devono essere sempre dotati di nulla osta. Per maggiori informazioni è possibile consultare il vademecum, scaricabile dal link sotto riportato, predisposto da ANCI in collaborazione con SAPAR-AGIS e CONFINDUSTRIA.

 (716.66 KB)Vademecum apparecchi divertimento-intrattenimento (716.66 KB).
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Normativa di riferimento

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) Limiti quantitativi apparecchi installabili: Decreto Direttoriale del 27.10.2003 - Decreto Direttoriale del 27.07.2011

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Info su questa scheda

Responsabile aggiornamento: Roberto Zucchetto
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