MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

 

Sabato 11 luglio 2015 entrano in vigore le modifiche al Regolamento acustico condivise e approvate dalle categorie Ascom-Confcommercio, da singoli gestori dei locali e dal Silb (Sindacato dei Locali da Ballo).
Ogni singolo locale che dispone di apparecchi acustici per la diffusione di musica, karaoke, orchestrine dovrà attenersi alle nuove disposizioni.

ALCUNE IMPORTANTI NOVITÀ:

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI AUDIOVISIVI E DI RIPRODUZIONE MUSICALE (ART. 21)
(tv, radio/lettore cd-mp3 o similari, juke-box, musica di filodiffusione)
Durante l’orario di apertura dei pubblici esercizi, la diffusione sonora non dovrà essere percepita all’esterno del locale dalle ore 24.00 alle ore 08.00. Per esterno si intende il marciapiede pubblico, le vie pubbliche antistanti le attività in questione, i locali destinati ad altre attività e le abitazioni private, sia confinanti che non confinanti. In caso di accertamento di violazione si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 35 comma 4 del regolamento acustico di € 1.032,00.
Si specifica che all’art. 21 del regolamento è stata ulteriormente prevista la possibilità da parte degli esercenti di emettere le diffusioni sonore all’esterno dei locali fino alle ore 2.00, secondo modalità e procedure che saranno individuate dalla Giunta Comunale tese a garantire il rispetto dei decibel fissati dalla zonizzazione acustica.

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI / STRUMENTI SONORI AUTORIZZATI SOLO IN DEROGA
(Karaoke, Musica Live/Concertini, Intrattenimento Con Dj/Vocalist)
Queste attività musicali sono ammesse solo in deroga. L’orario e le frequenze sono stabilite dall’art. 31.2 lett. a) e b) per un orario massimo fino alle ore 24.00. Per l’esercizio di tali attività musicali il regolamento prevede la comunicazione preventiva al comune, con le modalità previste, per un massimo di due volte la settimana (art. 31.2 lett. b – 31.4). Ulteriori esibizioni dovranno essere autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS. Di conseguenza, il personale che sarà chiamato ad intervenire dovrà verificare la documentazione in possesso dell’esercente, nella quale dovrà risultare la serata oggetto dell’accertamento. Nel caso in cui l’esercente non sia in grado di esibire tale documentazione, l’addetto alla sala operativa potrà effettuare il controllo a computer, con le stesse modalità degli scorsi anni.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO
Per le sole attività di pubblico esercizio in possesso di autorizzazione per locali di pubblico spettacolo, le emissioni sonore provenienti dagli intrattenimenti musicali, effettuati mediante l’utilizzo di impianti di riproduzione e diffusione sonora, non dovranno essere percepiti dopo le ore 3.00 all’esterno del pubblico esercizio (art. 21 penultimo comma).
In caso di accertamento di inosservanza degli orari di cui sopra si applicherà la sanzione amministrativa prevista dall’art. 35 comma 4 del regolamento acustico di € 1.032.
In caso di disturbo, la rilevazione dell’inquinamento acustico prodotto da detti locali potrà essere effettuata dal solo personale ARPA Veneto.

 
 (1.11 MB)Regolamento per la tutela dall’inquinamento acustico (1.11 MB).
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