Descrizione del servizio

Il cittadino al quale è stata fatta una contravvenzione per violazione del Codice della Strada (C.d.S.) può proporre ricorso contro il verbale di contravvenzione. Il ricorso è un atto scritto, in carta semplice, con il quale il cittadino chiede l’annullamento della contravvenzione. Nel ricorso deve essere descritto l’accaduto, devono essere indicati i motivi per i quali si ritiene che la contravvenzione vada annullata e l’atto deve essere sottoscritto dal soggetto contravvenzionato.
 
I motivi più frequenti per i quali viene presentato ricorso sono:

Torna ad inizio pagina.
 

Modalità per presentare ricorso

Contro il verbale di contravvenzione può essere presentato ricorso in alternativa (non possono essere presentati due ricorsi avverso lo stesso verbale), al Prefetto o al Giudice di Pace.

  1. RICORSO AL PREFETTO
 

Il ricorso va indirizzato al Prefetto di Venezia (o del luogo dove è stata commessa la violazione) e inviato con raccomandata a/r al Comando di Polizia Municipale
Termini per proporre ricorso
Entro 60 giorni dalla data della contestazione immediata.
Entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale nel caso di mancata contestazione immediata.

Il Prefetto può:

  1. accogliere il ricorso, annullare il verbale di contravvenzione ed adottare un’Ordinanza di archiviazione (art. 204 del C.d.S.) che viene notificata al ricorrente
  2. respingere il ricorso, confermando il verbale di contravvenzione, e adottare una Ordinanza di ingiunzione di pagamento, che viene notificata al ricorrente. In caso di ordinanza di ingiunzione di pagamento, la somma da pagare viene determinata nell’ammontare non inferiore al doppio del minimo previsto dalla legge per ogni singola violazione. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell’Ordinanza (art. 204 del C.d.S.).

Contro l’ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto, l’interessato può proporre ricorso al Giudice di Pace di San Donà di Piave entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Se residenti all’esterno il termine per proporre ricorso è di 60 giorni (art. 205 del C.d.S.). Per difendere le proprie ragioni, avanti al Giudice di Pace, ci si può presentare di persona.
Il Giudice di Pace dopo aver trattato la causa può accogliere l’opposizione ed annullare l’ordinanza di ingiunzione di pagamento oppure può rigettare l’opposizione. In caso di rigetto il Giudice di Pace può porre a carico dell’opponente le spese del procedimento. o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o modificandolo anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta. Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale. 

 2.  RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso (opposizione) al verbale di contravvenzione va redatto in modo analogo a quello sopra esposto e presentato, in alternativa al ricorso al Prefetto, alla Cancelleria del Giudice di Pace a mano oppure con raccomandata A.R..

Il Giudice di Pace, dopo aver trattato la causa, sentendo anche il ricorrente, può:

  1. accogliere l’opposizione ed annullare o modificare in tutto o in parte il verbale di contravvenzione (con riferimento all’entità della sanzione dovuta)
  2. può rigettare l’opposizione. In caso di rigetto il Giudice di Pace può porre a carico dell’opponente le spese del procedimento.

Contro la sentenza del Giudice di Pace è possibile ricorrere al Tribunale.

Torna ad inizio pagina.
 

Termini per proporre ricorso

Torna ad inizio pagina.
 

Costo del ricorso al Giudice di Pace

Il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento di un contributo unificato nella misura di:

Torna ad inizio pagina.
 

Note

Non è previsto il ricorso sul preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta: il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica della contravvenzione (immediata o con verbale notificato presso il luogo di residenza o sede del trasgressore).
E’ opportuno allegare la documentazione utile a dimostrare la tesi sostenuta e segnalare eventuali testimoni
Il preavviso di violazione (divieto di sosta) che gli Operatori di P.L. o ausiliari del traffico lasciano sulle auto in sosta deve considerarsi un atto di cortesia onde evitare, se pagato entro un breve termine ( 5 giorni),  le spese di accertamento e notifica.

Torna ad inizio pagina.
 

Moduli da scaricare

file pdf (9.1 KB)Ricorso al Giudice di Pace (9.1 KB).
file pdf (4.17 KB)Ricorso al Prefetto (4.17 KB).
Torna ad inizio pagina.
 

Link utili

Prefettura di Venezia
http://www.prefettura.it/venezia/contenuti/13658.htm
 
Tribunale di San Donà di Piave
http://www.sandonadipiave.net/index.php?l=italiano&cat=306&art=343
 

Torna ad inizio pagina.
 

Indirizzi utili

Prefettura di Venezia
Ufficio Depenalizzazione
Via Cappelletto, 8
30173  Mestre (VE)
Tel. 041. 2516011
Fax 041. 2516013 

                             
Giudice di Pace
Via Trento 17 – Palazzo di Giustizia

30027  San Donà di Piave
Tel. 0421.54693 - Fax 0421.333310-333414
Orario al pubblico
Cancelleriadal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  Per gli atti in scadenza anche sabato dalle 8.30 alle 12.30

Torna ad inizio pagina.
 

Info su questa scheda

Responsabile aggiornamento: Stefano Bugli
Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito